
24 Ago Diniego di rottamazione: motivi di censura per fare ricorso
Come ben noto, di recente, Equitalia ha fornito una comunicazione di risposta alle domande presentate dai contribuenti per avere accesso alla definizione agevolata, c.d. “rottamazione”. In alcuni casi tale accesso è stato negato ai contribuenti, che hanno presentato domanda, per motivi non immuni da censure.
In particolare, uno dei più frequenti riguarda il fatto che tali contribuenti non avrebbero pagato le rate rientranti in piani di dilazione già concessi dal Concessionario, con scadenza anteriore ad ottobre 2016. Invero, la norma sulla rottamazione sembrava piuttosto chiara nel prevedere tra i requisiti di accesso alla definizione agevolata il fatto che fossero adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 e non anche tutti i versamenti rateali precedenti. Se dunque il Legislatore ha previsto, quale requisito di accesso alla definizione agevolata dei ruoli, il pagamento delle sole rate con scadenza compresa tra ottobre 2016 e dicembre 2016, motivo di censura costituisce l’interpretazione che Equitalia avrebbe dato alla norma, sostenendo che ai fini della rottamazione occorresse aver pagato anche le rate scadute in date antecedenti. L’Agente della Riscossione, fornendo un’errata interpretazione, ha negato dunque la rottamazione anche nelle ipotesi di omesso pagamento di rate con scadenza antecedente ad ottobre 2016. Orbene, tale diniego costituisce un atto impugnabile davanti l’autorità giuridica competente a seconda della natura dei ruoli.

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