
26 Feb Destinatario irreperibile: nulla la notifica senza il ricevimento della raccomandata informativa ( Sentenza del 15/12/2020 n. 4028 – Comm. Trib. Reg. per il Lazio)
In caso di destinatario temporaneamente irreperibile, la notifica della cartella di pagamento, deve avvenire nel rispetto di alcune formalità.
L’art. 140 c.p. c. disciplina le modalità di notifica di un atto, in caso di irreperibilità temporanea del destinatario.
Secondo il predetto articolo, in caso di irreperibilità temporanea del destinatario “l’agente deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.
Dunque, se non viene rispettato tale procedimento, la notifica è nulla.
Afferma, la Suprema Corte con l’ ordinanza n. 6363 del 5/3/2020, che è nullo il procedimento di notifica postale eseguito nei confronti del destinatario momentaneamente irreperibile, quando “l’agente postale abbia solo attestato di aver spedito la seconda raccomandata riportando il numero attribuito alla stessa” e quindi producendo in giudizio soltanto l’avviso di spedizione ma non anche l’avviso di ricevimento ovvero un duplicato della cartolina di ritorno [della raccomandata informativa inviata al contribuente].
Degna di nota anche la Sentenza del 15/12/2020 n. 4028 – Comm. Trib. Reg. per il Lazio secondo cui è nulla la notifica della cartella di pagamento per la quale il Concessionario della riscossione non è in grado di provare, in caso di notifica a contribuente temporaneamente irreperibile, il ricevimento da parte dello stesso della raccomandata informativa contenente l’avviso di giacenza. Questo in quanto la notifica della raccomandata informativa si perfeziona sempre per il destinatario con il suo ricevimento e non è sufficiente che il Concessionario della riscossione provi la spedizione della raccomandata.
Dunque, si può concludere che se non viene spedita la raccomandata informativa o non viene provata la ricezione della stessa, la notifica in questi casi è nulla.

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