Decreto ingiuntivo: parte opposta ha l’onere di promuovere la mediazione obbligatoria (Corte di Cassaz. a sez. unite, con la sent. n. 19596/2020)

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Nelle controversie relative ad alcune materie, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 29/2010, chi intende esercitare in giudizio un’azione è tenuto, ad esperire il procedimento di mediazione” disciplinato dal medesimo d.lgs. o uno degli altri sistemi di risoluzione stragiudiziale previsti dalle normative di settore.
L’esperimento della procedura di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L’art. 5, comma 4 del decreto citato stabilisce che le precedenti disposizioni riguardanti la mediazione obbligatoria non si applicano nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
Detto ciò, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, sorge l’onere di promuovere la mediazione.

Vi è pero il problema di stabilire, in assenza di disposizione normativa, quale soggetto, tra debitore opponente o creditore opposto (originario ricorrente in sede monitoria) ha l’onere di promuovere la mediazione.

La Corte di Cassaz. a sez. unite, con la recente sent. n. 19596/2020, discostandosi dal precedente orientamento, ritiene che “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza