Debiti tributari notificati del defunto: è onere dell’ufficio provare la qualità di erede (Sentenza del 22/01/2015 n. 59 – Comm. Trib. Prov. Benevento Sezione/Collegio 7)

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In caso di notifica effettuata a parenti del de cuius per debiti tributari propri dello stesso è necessario che l’Agenzia delle Entrate provi la qualità di erede del contribuente e, quindi, della sua accettazione espressa o tacita dell’eredità. In effetti, la qualità di erede si acquista solo con l’accettazione (art.459 C. c.) che può essere espressa o tacita (art. 474 C. c.) o addirittura “presunta” (artt. 477 e 478 C. c.).

È fuor di dubbio che spetta alla Agenzia delle Entrate, che nel giudizio tributario è attore sostanziale, la prova della qualità di erede del contribuente e quindi della sua accettazione espressa o tacita dell’eredità. Ne caso in esame le ricorrenti avevano legalmente rinunciato all’eredità e non avevano mai assunto, quindi, la qualità di eredi, per cui non possono rispondere del debito tributario del de cuius, sotto nessun profilo. Né vale sostenere, come fa l’ufficio, che a norma dell’art. 525 C. C. la rinuncia all’eredità (art.519 C. c.) può essere revocata finchè il diritto di accettare non è prescritto (dieci anni, a norma dell’art. 480 C. c.) e, va aggiunto, salvo che l’eredità non sia stata acquistata da altri chiamati cui la rinuncia profitti. Infatti, va ripetuto che occorre che l’attore dimostri la revoca della rinuncia anche attraverso atti di accettazione tacita, il che, nel caso di specie non risultava. Tanto viene ribadito nella Sentenza del 22/01/2015 n. 59 – Comm. Trib. Prov. Benevento Sezione/Collegio 7.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza