Debiti iscritti a ruolo: possono bloccare la compensazione

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I contribuenti a cui sono state notificate cartelle esattoriali devono controllare se nei loro confronti scatta il divieto di compensazione dei crediti fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo. Tale divieto opera quando l’importo dei debiti indicati nelle cartelle supera 1.500 Euro. Ai fini dell’individuazione dei debiti si fa riferimento a imposte erariali, quindi, Iva, Ires, Irpef, Irap, addizionali sui tributi diretti e relativi accessori.Vi rientrano anche i debiti per ritenute alla fonte ma sono esclusi contributi e le agevolazioni erogati sotto qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se indicati nella sezione “Erario” del modello F24.

Viene precisato che il divieto riguarda i debiti iscritti a ruolo a titolo definitivo, ex. art. 14 del Dpr 602/73, quindi, non scaduti. Le cartelle per cui è in corso un pagamento a rate non si considerano debiti erariali scaduti. Dal divieto sono esclusi i debiti iscritti a ruolo, relativi ad accertamento dell’ufficio non ancora definitivi, ex. art. 15 del Dpr 602/73. Viene, comunque confermata la possibilità del contribuente di eseguire la compensazione “vecchia” o “interna”. Possono, dunque, essere effettuate le compensazioni “Iva da Iva”, “Irpef da Irpef” e “Ires da Ires”.La compensazione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla notifica della cartella. In ultimo, si ricorda che il contribuente qualora utilizzi il modello F24 per eseguire la compensazione, in caso di divieto, viene sanzionato del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.Avv. Marina Pierri

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza