Crediti Contributivi: prescrizione decorre dalla data in cui i contributi dovevano essere versati

Share

La prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione Separata è quinquennale e decorre dalla data in cui i singoli contributi andavano versati. I giudici del Tribunale di Roma, con la sentenza n. 9813/2019, pubb. il 07.11.2019, hanno annullato, per decorrenza del termine prescrizionale, un avviso di addebito con cui l’Inps aveva iscritto a ruolo l’importo dei contributi dovuti dal ricorrente alla gestione separata. I giudici di Roma hanno richiamato la sentenza della Corte di Cassazione, sentenza n. 27950/2018 del 31.10.2018 che ha stauito, proprio nell’ambito di una fattispecie analoga alla presente che in tema di contributi cd “a percentuale”il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determianto reddito ( Cass. 29 maggio 2017, n. 13463).

Si legge nella sentenza del Tribunale di Roma che ” Pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall’ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e, quindi, dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati ( art. 55 r.d.l. n. 1827/1935). ” In proposito vale la regola, fissata dall’art. 18, c. 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui i versamenti a saldo ed in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”. “La dichiarazione dei redditi, d’altra parte, quale dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria”. “Lo stesso principio è affermato dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 16304/2019, secondo cui:”in tema di contributi cd “a percentuale”, il fatto costitutivo dell’obbligazione tributaria è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo di un determianto reddito. “Ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento”. “Nello stesso senso, Cass. n. 9270/2019; Cass. n. 19640/2018; Cass.n. 13463/2017. Sul punto, anche la Corte di Appello di Roma, con la recentissima sentenza n. 3830/2019 del 4.11.2019, ha definitivamente chiarito che la questione circa la prescrizione della contribuzione dovuta alla gestione separata Inps ha trovato soluzione nella giurisprudenza di legittimità, che in analoga fattispecie ha affermato quanto indicato dalla  Cass. n. 27950/2018). Tale orientamento è stato ribadito anche in successive pronunce ( Cfr. Cass. n. 19403/2019)”. “La medesima Corte territoriale ha anche escluso l’applicabilità dell’art. 2941, n. 8 c.c., atteso che la mancata compilazione del quadro RR del modello della dichiarazione dei redditi, non può ritenersi integrante nella specie l’elemento psicologico richiesto dalla causa sospensiva di cui all’art. 2941, n. 8, c.c. ( cfr., nello stesso senso, anche Cass, n. 19640 del 24 lulgio 2018; Cass. n. 17769/2015; Cass. n. 14410/2019).

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza