22 Gen Costi per la definizione degli illeciti edilizi: l’ufficio deve provare l’indeducibilità (Cass. sentenza del 14.01.2021, n. 527)
Una società impugnava un avviso di accertamento notificato a seguito del disconoscimento di oneri di urbanizzazione legittimamente deducibili. Si trattava nello specifico dei costi relativi agli esborsi monetari sostenuti per la definizione degli illeciti edilizi.
L’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto il costo relativo agli esborsi monetari sostenuti per la definizione degli illeciti edilizi, attesa la loro natura sanzionatoria, non riconoscendo dunque in deduzione gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sostenuti dalla ricorrente, dovuti al Comune per il rilascio delle relative concessioni in sanatoria.
La ricorrente ricorre in cassazione a seguito del rigetto parziale dei giudici di seconde cure secondo i quali la società non aveva provato con idonea documentazione che “gli importi indebitamente dedotti si riferivano solo alle somme versate per la definizione degli illeciti”, come del resto “risultante dai registri e dalle dichiarazioni di parte”. Mancava, quindi, per i giudici di appello la prova della natura dei costi sostenuti dalla contribuente, riguardanti esclusivamente gli oneri di urbanizzazione e non anche le sanzioni estintive dell’abuso condonato.
Gli Ermellini, con la recente sentenza del 14.01.2021, n. 527, danno ragione alla società ricorrente in quanto i costi in questione dovevano essere considerati oneri di urbanizzazione legittimamente deducibili ai sensi dell’articolo 102 Tuir come immobilizzazioni, sicche’ il giudice di appello, senza tralaltro esaminare tutta la documentazione prodotta dalla ricorrente, ha erroneamente applicato l’articolo 2697 c.c. sulla ripartizione dell’onere della prova.
Essendo pacifico che le somme afferivano al condono edilizio, era onere dell’Amministrazione accertare se parte delle stesse avessero riguardato sanzioni.
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