Classamento immobili: nulla la rettifica senza una motivazione specifica ( Ord. Cass. del 16.04.2021, n. 10171)

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In tema di classamento di immobili, nel caso in cui  l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, la motivazione obbligatoria del relativo avviso di rettifica dell’Agenzia delle Entrate è soddisfatta con la sola indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.

In tal caso, l’avviso è motivato quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non sono disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni.

Nel caso invece in cui vi sia da parte dell’ufficio una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione dell’avviso deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (Cass. n. 31809 del 07/12/2018; n. 12777 del 23/05/2018; n. 12497 del 16/06/2016; n. 23237 del 31/10/2014). In tal senso la recente sentenza della Cassazione, sent. del 16.04.2021, n. 10171)

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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