Cessazione attività: prescrizione decennale per il rimborso Iva

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La domanda di rimborso del credito Iva maturato dal contribuente, deve considerarsi consolidato con la compilazione del quadro della dichiarazione annuale corrispondente, in quanto in tal modo si configura formale esercizio del diritto di richiesta di rimborso relativo all’eccedenza di imposta. Nel caso di specie, tale eccedenza risultava dalla cessazione dell’attività e pertanto la richiesta doveva considerarsi soggetta esclusivamente al termine ordinario di prescrizione decennale.
Gli Ermellini, con l’ordinanza del 21.08.2020, n. 17495, ritengono ormai definitivamente superato il diverso e più risalente orientamento secondo cui, in caso di cessazione dell’attività, solo una domanda di rimborso conforme al modello ministeriale corrisponderebbe allo
schema tipico delineato dall’art. 30 del decreto IVA, con la conseguenza che la domanda difforme resterebbe assoggettata alla decadenza biennale prevista, in via residuale, dal citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.
Relativamente al termine prescrizionale, la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che il credito Iva esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, mentre non è applicabile il termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, in quanto l’istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza