L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo comporta la cancellazione della causa dal ruolo e la rimessione della stessa al giudice competente. Ai sensi dell'art. 38 c. 2 c.p.c., la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.Continua a Leggere
Nelle controversie relative ad alcune materie, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 29/2010, chi intende esercitare in giudizio un’azione è tenuto, ad esperire il procedimento di mediazione” disciplinato dal medesimo d.lgs. o uno degli altri sistemi di risoluzione stragiudiziale previsti dalle normative di settore. L’esperimento della procedura di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’art. 5, comma 4 del decreto citato stabilisce che le precedenti disposizioni riguardanti la mediazione obbligatoria non si applicano nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. Detto ciò, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, sorge l’onere di promuovere la mediazione. Continua a Leggere
La Corte di Cassazione, con sentenza del 29.10.2020, n. 23853, si è espressa nel senso che, in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, entrata in vigore il 22 aprile 2000, sono nulle. Continua a Leggere
Un bancario di Pescara ottiene un risarcimento per l'uso eccessivo intenso e prolungato del mouse. La Corte d'Appello di l'Aquila conferma quanto deciso dai giudici di Pescara per il primo grado. I giudici di secondo grado hanno riconosciuto la "tecnopatia" all'uomo, "sindrome pronatoria dell’arto superiore destro causata da tecnopatia procurata da »overuse« da mouse da computer". L'Inail ha deciso di non ricorrere alla Cassazione e quindi la sentenza di fatto è definitiva.
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