Cartelle di pagamento e la corretta notifica: Corte Costituzionale, sentenza 19.11 – 22.11.2012, N. 258

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Sentenza  19.11-22.11.2012, n.258 (pubblicata, con commento, sul settimanale “La settimana fiscale” del Sistema Frizzera)   La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, D.P.R. 29.9.1973, n. 602 nella parte in cui dispone che la notificazione della cartella di pagamento nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c. si esegua con le modalità stabilite dall’art. 60, D.P.R. 29.9.1973, n. 600, anziché che tale notificazione, nei casi in cui nel Comune in cui essa deve eseguirsi non vi sia abitazione,ufficio o azienda del destinatario, vada posta in essere con le modalità di cui all’art.

60, co. 1, alinea e lett. e), dello stesso D.P.R. 600/1973. Tale pronuncia discende dalla controversia scaturita dal ricorso proposto da una società avverso lacartella di pagamento notificata da Equitalia per conto dell’Inps. In particolare, l’agente notificatore, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario presso l’indirizzo noto ed effettivo della sede legale della società, aveva depositato la cartella nella casa del Comune e aveva affisso il relativo avviso nell’Albo di deposito, inviando alla società una lettera raccomandata contenente l’avviso di deposito stesso. Il ricorso della società contro la cartella era stato ritenuto tardivo, in quanto presentato oltre 40 giorni dopo l’affissione all’Albo comunale dell’avviso. La Corte costituzionale riconosce che, in base alla normativa vigente, nel caso di irreperibilità meramente relativa del destinatario (ossia laddove questi sia temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e manchino altri soggetti legittimati alla ricezione dell’atto, o questi ultimi si rifiutino o siano incapaci), la cartella di pagamento va notificata secondo le formalità previste per lanotificazione di atti di accertamento a destinatari irreperibili in maniera assoluta, con la conseguenza che, nonostante il domicilio fiscale sia appunto noto ed effettivo, la cartella di pagamento risulta validamente notificata pur in assenza dell’affissione del relativo avviso allaporta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e della comunicazione del deposito tramite raccomandata A/R. Tale circostanza, nei casi di irreperibilità relativa, concretizza altresì una disparità di trattamentotra i destinatari della cartella di pagamento e i destinatari degli atti di accertamento, poiché nel primo caso si applicano le disposizioni di cui alla lett. e) del co. 1 dell’art. 60, D.P.R. 600/1973, mentre nel secondo quelle di cui all’art. 140 c.p.c., cosicché l’atto di accertamento viene comunicato al soggetto solo relativamente irreperibile sia con affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, sia con lettera raccomandata A/R, vale a dire con modalità improntate a criterio dell’effettiva conoscibilità dell’atto. Al contrario, nella notificazione della cartella di pagamento, il suo deposito nella casa comunale viene comunicato al destinatario relativamente irreperibile solo con l’affissione all’Albo del Comune, con modalità che, per la Corte costituzionale, non assicurano né l’effettiva conoscenza del contribuente, né la comunicazione nel luogo del suo domicilio effettivo, come desumibile dalle informazioni in possesso dell’Amministrazione finanziaria. Tale diversità della disciplina di una medesima situazione non è riconducibile ad alcuna ragionevoleratio, e viola l’art. 3 della Costituzione. Per ricondurre a ragionevolezza il sistema, quindi, è necessario, nel caso di irreperibilità relativadel destinatario, uniformare le modalità di notificazione degli atti di accertamento e delle cartelle di pagamento, restringendo la sfera di applicazione del combinato disposto degli artt. 26, co. 3, D.P.R. 602/1973 e 60, co. 1, alinea e lett. e), D.P.R. 600/1973 alla sola ipotesi di notificazione della cartella di pagamento ad un destinatario irreperibile in maniera assoluta: la notificazione delle cartelle con le modalità indicate dall’art. 60, co. 1, alinea e lett. e), D.P.R. 600/1973 deve essere in altre parole permessa solo dove ricorra il presupposto richiesto dalla stessa lett. e) per la notificazione degli atti di accertamento, ossia che manchino, nel Comune, l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del destinatario.   Avv. Marina Pierri

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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