Cartella nulla se non preceduta dalla comunicazione di irregolarità (Cass. sent. n. 15311/14 del 04.07.14)

Share

La cartella di pagamento, non preceduta dalla comunicazione sull’esito del controllo, è nulla.

A stabirlo la recentissima sentenza della Cassazione, sentenza n. 15311/14 del 04.07.14, secondo cui il contribuente che ha ricevuto una cartella esattoriale, ai sensi del controllo formale della dichiarazione in base all’art. 36 ter del D.P.R. n. 600 del 1973, e non ha avuto notifica della comunicazione di irregolarità può rivolgersi al giudice tributario al fine di vedersi annullare la detta cartella. L’assenza di questa comunicazione nel controllo formale viola il contraddittorio, principio ormai consolidato nell’ordinamento nazionale e comunitario e ben evidenziato dalle sezioni unite della Suprema corte.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza