08 Set Cartella notificata agli irreperibili: nulla senza la prova della ricezione della raccomandata ( Cass. sent. del 30.06.2022, n. 20896)
La cartella di pagamento non preceduta da una valida notifica del prodromico avviso di accertamento è nulla. In un caso di specie, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva respinto l’appello di una ricorrente avverso il rigetto di opposizione a sanzione amministrativa, accogliendo il motivo con cui la detta ricorrente aveva lamentato la prova del mancato perfezionamento della notifica del verbale di accertamento, non essendo stata prodotta copia dell’avviso di ricezione della raccomandata che dà atto dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale. Gli Ermellini, con la sentenza del 30.06.2022, n. 20896, hanno osservato il principio di diritto applicabile a tutte le notifiche ex. art. 140 c.p.c. Si legge nella sentenza che: “Ai fini della notificazione della cartella di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall’art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’avviso di ricevimento ( o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale; avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di persone atte a ricevere l’avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario ( Sez. 5, Ord. n. 25351 del 2020)”.
In assenza della produzione dell’avviso di ricezione della detta raccomandata, la notifica non è valida, quindi la cartella di pagamento deve essere annullata.
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