
11 Gen Cartella Equitalia: nulla se sull’avviso di ricevimento manca la firma del portiere dello stabile (CTR Lazio, sent. 14/12/2015, n. 6652)
Nel processo tributario, in grado di appello. l’appellante contumace in primo grado, può sempre produrre documenti. A consentirlo è, difatti, l’art. 58 del d.lgs. 546/92.
Nella fattispecie in esame Equitalia Sd spa produceva un avviso di ricevimento a prova della notifica di una cartella esattoriale, atto presupposto di un avviso di pagamento impugnato. Su tale avviso non risultava, però, apposta, contrariamente a quanto sosteneva l’appellante, la firma del portiere del destinatario. In conseguenza di ciò la notifica veniva considerata inesistente con conseguenza della nullità della cartella. Tanto veniva stabilito dalla sentenza del 14/12/2015 n. 6652 – Comm. Trib. Reg. per il Lazio Sezione/Collegio che richiama Cass. n. 22776/2015.

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