Cartella Equitalia: annullata per difetto di motivazione con sonora condanna delle spese a carico dell’ufficio soccombente

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La CTR per la Toscana, con la sentenza del 25.11.2016, n. 2067, dichiara illegittima una cartella di pagamento in quanto carente di motivazione e basata solo sulla illegittima applicazione della presunzione di conoscenza degli atti e partecipazione alla distribuzione di utili non contabilizzati della società cessata.

La contribuente destinataria della cartella impugnata aveva proposto, infatti, la violazione dell’art. 7 della legge 212/2000 mancando la cartella di pagamento di un descrizione capace di far comprendere le ragioni alla base del credito sia perché non riportava le sentenze e gli avvisi di accertamento richiamati, sia perché non esplicitava in base a quale norma era stata richiesta la solidarietà nel pagamento, non essendo mai stata rappresentante legale della stessa e non avendo rapporti con la società nel periodo in contestazione. La cartella veniva così annullata con disposizione a favore della stessa della rifusione delle spese di giudizio liquidate in Euro 10.000,00.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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