Cartella 36 bis nulla se non motivata ( Cass. ord. 14 luglio 2017, n. 17509)

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La cartella di pagamento emessa in seguito alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 36 bis del DPR n. 600/1973 è caratterizzata da una motivazione diversa a seconda che la menzionata liquidazione si sovrapponga alla dichiarazione del contribuente oppure si risolva in una rettifica del risultati della stessa che comporti una pretesa ulteriore da parte dell’amministrazione finanziaria.

In questo secondo caso si è in presenza di un’attività impositiva vera e propria, per definizione rientrante in quella di accertamento, con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa tributaria, dovendosi rendere edotto il contribuente edotto di tali presupposti e ragioni. Tanto viene affermato dalla Cassazione con l’ordinanza del 14 luglio 2017, n. 17509.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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