07 Lug Avviso di addebito nullo se emesso a seguito di accertamento impugnato e non definito
Nel caso esaminato, il ricorrente impugnava tempestivamente l’avviso di accertamento redatto ai fini IRPEF-IRAP-IVA dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone e, successivamente, in pendenza di tale ricorso non ancora definito, si vedeva notificare avviso di addebito per somme aggiuntive per maggiori contributi ritenuti dovuti in virtù dell’accertamento già notificatogli dall’Agenzia delle Entrate. Orbene, l’iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, a seguito di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate, è nulla se il predetto avviso di accertamento è stato impugnato con ricorso depositato presso la competente commissione tributaria.
Ad annullare l’avviso di addebito in oggetto è stato il Trib. di Cassino, con sentenza del 7 marzo 2019. La sentenza afferma che “Per quanto riguarda l’iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l’art. 24 del D.Lgs. n. 46/99, al comma 3, prevede che “Se l’accertamento effettuato dall’ufficio è impugnato davanti all’ autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”, mentre al successivo comma 4 prevede che, “…In caso di gravame amministrativo contro l’accertamento effettuato dall’ufficio, l’iscrizione a ruolo e’ eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall’articolo 25”. “Sul punto, particolarmente importante è la pronuncia n. 8379 del 2014 della Corte di Cassazione, nella quale la stessa ha stabilito un principio di diritto particolarmente importante in base al quale “…in materia d’iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l’accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all’autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l’accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall’ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l’Agenzia delle Entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest’ultima ipotesi, l’INPS sia messo a conoscenza dell’impugnazione dell’accertamento davanti all’autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario”.”In base a tale decisione, pertanto, l’INPS non può emettere l’avviso di addebito prima della conclusione della controversia dinanzi la Commissione Tributaria. Lo stesso art. 25 del D. Lgs n. 46/99, al comma 2, prevede infatti che “…Dopo l’iscrizione a ruolo l’ente, in pendenza di gravame amministrativo, può sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario ed al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione”.”Dello stesso tenore la sentenza n. 4032/2016, nella quale la Cassazione ha affermato che “L’iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è subordinata, ai sensi dell’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, all’emissione di un provvedimento esecutivo del giudice ove l’accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all’autorità giudiziaria, senza distinguere se esso sia eseguito dall’ente previdenziale ovvero da altro ufficio pubblico e senza richiedere la conoscenza, da parte dell’ente creditore, dell’impugnazione proposta”.”Tale orientamento è stato ripreso e seguito anche da diverse Corti territoriali in pronunce relative alla validità dell’avviso di addebito emesso a seguito di avviso di accertamento e in pendenza di ricorso al Giudice Tributario, tra le quali la sent. n. 1353/2015 Tribunale di Milano, n. 144/2016 del Tribunale di Parma, n. 156/2016 Tribunale di Rimini, n. 3571/2017 e 196/2018 Tribunale di Lecce. Analogamente, la recente sentenza n. 181/18 del Tribunale di Lucca (richiamata dal ricorrente a verbale) ha specificato che è illegittimo l’avviso che richiama un precedente avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate impugnato dal medesimo ricorrente”.”Da ultimo, il Tribunale di Catania, con la recente pronuncia n. 669/2019, nel pronunciarsi su un caso analogo nel quale il ricorrente, già prima dell’emissione dell’avviso di addebito impugnato aveva proposto ricorso alla CommissioneTributaria avverso l’accertamento effettuato dall’Agenzia delle Entrate, posto a fondamento dell’avviso di addebito opposto, concludeva affermando che “…Tale impugnazione costituisce un impedimento legale alla iscrizione a ruolo del credito contributivo scaturente dall’accertamento, con la conseguenza che la stessa, essendo comunque stata eseguita, va considerata illegittima e annullata, e ciò a prescindere dall’eventuale esito del giudizio tributario. Il Trib. di Cassina, sulla base delle precedenti osservazioni, ha dunque annullato l’avviso di addebito Inps in quanto illegittimo poichè emesso sulla base di accertamento impugnato e non acora definito.
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