06 Apr Avviso di accertamento : nullo senza il rispetto del termine del PVC ( CTR Puglia, sent. del 21.02.2022, n. 382)
L’avviso di accertamento, scaturito dal PVC della Guardia di Finanza, deve essere notificato al contribuente dopo il decorso del termine dei 60 giorni dal rilascio della copia del processo verbale di contestazione. Ai sensi dell’art. 12, comma 7 della L. 212/2000, infatti, dopo il rilascio della copia del PVC, la parte può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste agli Uffici finanziari.
L’avviso di accertamento non può dunque essere emanato prima della scadenza del predetto termine di 60 giorni, salvi casi di particolare e motivata urgenza.
In un caso, sottoposto all’attenzione dei giudici della CTR Puglia, un avviso di accertamento scaturito da un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza era stato notificato prima del temine di 60 giorni dalla consegna del prodromico PVC. I giudici della CTR Puglia, con la sentenza del 21.02.2022, n. 382, richiamando altre sentenze delle stesse CTR Puglia, CTR Lombardia e Cassazione, hanno annullato l’avviso de quo ritenendo che, nel caso in esame, non sussistessero ragioni di particolare e motivata urgenza che potessero giustificare il mancato rispetto del predetto termine.
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