
22 Ago Avvisi di accertamento : nulli se la delega è senza nominativo (Ordinanza del 12/07/2017 n. 17196 – Corte di Cassazione)
La delega di firma o funzioni è nulla se non indica il nominativo del delegato. In effetti, in materia di accertamento tributario, senza il nominativo del delegato, la delega non consente al contribuente di verificare se sussistono poteri in capo al sottoscrittore.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 12.07.2017. n. 17196, stabilisce che, in tali casi, la delega è nulla e, di conseguenza, è nullo anche l’avviso di accertamento. L’ordinanza della Cassazione richiama l’art. 42 D.P.R. 600/73 relativo agli accertamenti in rettifica e d’ufficio, il quale stabilisce che tali accertamenti devono essere portati a conoscenza dei contribuenti mediante avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, sicché, la delega, non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore.

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