04 Ott Autovelox di Monteparano (Ta): nullo se non segnalato
Un automobilista riceveva notifica di un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada elevato dal Comune di Monteparano (Ta).
Veniva contestata la violazione dell’art. 142, c. 8 del C.D.S. ( eccesso di velocità), accertata a mezzo apparecchiatura Photored F17Dr.
Tale verbale veniva impugnato ed annullato dal G.D.P. di San Giorgio Jonico, con sentenza n. 363/2021.
Il verbale di violazione in questione è stato annullato in quanto non veniva fornita prova della corretta segnalazione dell’autovelox con cui era stata accertata la velocità del veicolo di proprietà del ricorrente, rappresentato e difeso dall’Avv. Marina Pierri.
Si legge nella sentenza sopradetta che “Ai sensi dell’art. 142, comma 6 bis, del codice della strada ( comma aggiunto dall’art. 3 del decreto legge 3.08.2007, n. 117, n. 180), le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno”.
“Il Codice della Strada, poi, all’art. 104, impone che i segnali che comportino “prescrizioni imposte dall’autorità competente agli utenti della strada” debbano essere posti sul lato destro della strada e, nelle strade con due o più corsie per ogni senso di marcia, devono adottarsi opportune misure, in relazione alle condizioni locali, affinché i segnali siano chiaramente percepibili anche dai conducenti dei veicoli che percorrono le corsi interne, ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata”.
In assenza di prova del rispetto delle prescrizioni normative vi è nullità del verbale di violazione notificato.
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