19 Dic Autovelox del Comune di Galatina sulla S.S.101 Salentina di Gallipoli: illegittimo senza la prova dell’omologazione
La sentenza n. 6096/2024 del 17.12.2024 del Giudice di Pace di Lecce ribadisce un principio fondamentale in materia di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada: l’assenza di prova dell’omologazione dell’apparecchiatura utilizzata per la rilevazione della velocità comporta l’annullamento della sanzione. In questo caso, il Comune di Galatina non ha fornito idonea documentazione che provasse l’omologazione dell’apparecchiatura utilizzata dagli agenti per il controllo della velocità sulla S.S.101 Salentina di Gallipoli.
Il Giudice di Lecce, richiamando l’Ord. della Corte di Cassazione n. 20913/2024, ha sottolineato che, secondo la normativa vigente, l’omologazione dell’apparecchiatura da parte del M.I.M.I.T., ex M.I.S.E., è un requisito essenziale. Senza tale prova, la sanzione per eccesso di velocità non ha fondamento legale e risulta illegittima. In pratica, l’onere della prova dell’omologazione incombe sull’ente che ha emesso il verbale di violazione, e la sua mancanza comporta la nullità della sanzione.
Questo orientamento si inserisce in un più ampio quadro giuridico che tutela i diritti dei cittadini, stabilendo che le apparecchiature di rilevazione della velocità devono essere correttamente omologate per garantire l’affidabilità dei controlli e la validità delle sanzioni.
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