03 Giu Autovelox Cavallino: nullità ed illegittimità senza omologazione ( GDP Lecce, n. 2717/2024)
Il verbale di violazione del C.D.S. elevato dal Comando di Polizia Locale di Cavallino per eccesso di velocità è nullo se l’apparecchiatura di misurazione della velocità è solo approvata ma non omologata. Il giudice di Pace di Lecce, con la sentenza n. 2717/2024, ha annullato un verbale elevato dal Comune di Cavallino, per eccesso di velocità, proprio perchè il Comune in questione non ha fornito prova del corretto funzionamento dello strumento elettronico di rilevazione denominato “Photored F17Dr”. Il Comune di Cavallino, in effetti, non riusciva a provare l’omologazione dell’apparecchiatura di misurazione della velocità. Il Giudice di Lecce ha correttamente annullato il verbale elevato per eccesso di velocità per difetto di omologazione dello strumento “Photored F17Dr” che risultava essere solo approvato, ma non omologato. Aderendo alla costante giurisprudenza di merito e di legittimità ( Cass. civ. sez. II 30.05.2024, N. 10505), deve ritenesi che omologazione non sia sinonimo di approvazione, trattandosi di due provvedimenti di natura amministrativa tra loro differenti, come, del resto, statuito dal’art. 192, D.P.R. 495/1992 ( Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), che ai commi 2 e 3 rispettivamente le prevedono).
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