Autotutela tardiva?si al risarcimento del danno

Share

Molto spesso l’amministrazione finanziaria emette avvisi di accertamento illegittimi. Il contribuente, in alternativa al ricorso, può chiedere in questi casi l’annullamento dell’avviso proponendo un’istanza di annullamento in autotutela. L’amministrazione finanziaria non ha un termine perentorio, normativamente previsto,  entro il quale è tenuta ad annullare l’atto illegittimo.

In conseguenza di ciò, potrebbe adottare un comportamento scorretto, abusando del proprio potere. In effetti,  potrebbe annullare l’avviso tardivamente, ledendo i diritti del contribuente. Quest’ultimo, in effetti, si vedrebbe costretto ad adire le autorità giudiziarie competenti, con aggravio di spese. L’amministrazione finanziaria, però, può,  con tale comportamento, essere condannata al risarcimento del danno. Infatti, come chiarito dalla sentenza del 12.1.2011, n. 21 della Commissione tributaria Regionale del Lazio, può essere condannata a risarcire il danno anche quando abbia emesso un atto che ha poi riconosciuto illegittimo, annullandolo in via di autotutela, se l’annullamento è intervenuto tardivamente, oppure vi sia stata un’ingiustificata resistenza in giudizio, a fronte della consapevolezza dell’infondatezza della pretesa tributaria.
La stessa Cassazione, recentemente, con la sentenza del 20 aprile 2012, n. 6283, ha ribadito che l’obbligo per la P.A. di agire nel rispetto delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione impone il riconoscimento in tempi ragionevoli del diritto del contribuente, anche quando non sia previsto uno specifico termine per l’adempimento. Spetta, dunque, al giudice di merito stabilire, volta per volta e considerando la situazione concreta (ad esempio: il numero di “pratiche” cui l’ufficio deve far fronte, la loro trattazione in ordine cronologico, il grado di complessità dell’accertamento, ecc.) se il tempo impiegato dalla P.A. sia o meno rispettoso delle regole indicate.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza