14 Dic Atto di irrogazione sanzioni: nullo se non sono noti i criteri di determinazione
Un contribuente aveva impugnato un atto di irrogazione sanzioni perché illegittimo per carenza di motivazione in ordine al criterio adottato di commisurazione della sanzione stessa nella misura massima del 200%, in palese violazioni dell’art. 16 del D.lgs. 472 del 1997, che, nel disciplinare il procedimento di irrogazione delle sanzioni, al comma due, prevede in maniera chiara, che l’ufficio notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.
I giudici di prime cure hanno annullato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate perché carente dal punto di vista motivazionale. La sentenza dei giudici di primo grado è stata confermata dalla sentenza del 04.11.2020, n. 120 della C.T.R. per la Basilicata che ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio dell’ente impositore.
I giudici di seconde cure ritengono l’atto di irrogazione delle sanzioni nullo in quanto l’Agenzia delle Entrate, nel determinare le sanzioni avrebbe dovuto motivare il proprio provvedimento ed applicare il dlgs 472 del 1997 che detta i criteri di determinazione della sanzione tributaria, sanzione che va commisurata alla gravita della violazione desunta anche dalla condotta dell’agente, all’opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze, alla personalità e alle condizioni economiche e sociali.
Criteri del resto talmente noti e di generale applicazione in tutti i campi del diritto penale, amministrativo ecc. che costituiscono patrimonio della civiltà giuridica e della coscienza sociale.
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