Agevolazioni prima casa anche per gli immobili di lusso in alcuni casi (Sent. 30/09/2014 n. 1881 – Comm. Trib. Reg. per la Toscana – Sezione/Collegio 30

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Nessuna revoca delle agevolazioni tributarie  prima casa per l’acquisto di una unità immobiliare ritenuta di superficie superiore a mq. 240, e quindi rientrante nella categoria degli immobili di lusso, se per determinare la superficie dell’immobile in misura superiore a mq. 240 è stata compresa la superficie del sottotetto che risulta non abitabile secondo le previsioni dell’art. 5 del d.m. 02.08.1969.

Per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. n. 17450/2010, 10807/12, 4024/14) la soffitta così come il seminterrato , se non sono abitabili, sono escluse dal calcolo della superficie, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 02.08.69. Le potenzialità abitativa della soffitta va valutata alla luce delle caratteristiche tecniche a cui devono corrispondere i vani per essere abitati ai sensi della normativa statale e locale vigente. A stabilirlo la sentenza del 30/09/2014 n. 1881 – Comm. Trib. Reg. per la Toscana – Sezione/Collegio 30

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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