21 Lug Accertamento sintetico: nullo se le spese trovano giustificazione nella capacità del nucleo familiare ( Ord. Cass. del 21.05.2020, n. 9332)
Con un avviso di accertamento l’Agenzia delle Entrate ha contestato ad una contribuente, per l’anno 2005, imponibile non dichiarato calcolato col metodo sintetico di cui all’art. 38, comma 4, D.P.R. 600/’73, per spese sostenute per l’acquisto di un’autovettura, per la detenzione di un’altra vettura, per il pagamento di due premi assicurativi e per il conferimento di capitale in una s.r.l. L’accertamento, impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, fu da questa annullato essendosi ritenuto provato che quelle spese erano provenienti dalla famiglia della ricorrente.
La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, appellata dall’Agenzia, è stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale. Anche gli Ermellini, con l’ord. del 21.05.2020, n. 9332, hanno dato ragione alla ricorrente. In effetti, “in tema di accertamento sintetico del reddito, ai sensi dell’art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, ove il contribuente deduca che la spesa sia il frutto di liberalità o di altra provenienza, la relativa prova deve essere fornita con la produzione di documenti, dai quali emerga non solo la disponibilità all’interno del nucleo familiare di tali redditi, ma anche l’entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente interessato dall’accertamento, pur non essendo lo stesso tenuto, altresì, a dimostrare l’impiego di detti redditi per l’effettuazione delle spese contestate, attesa la fungibilità delle diverse fonti di provvista economica”.”Nel caso in esame non è stato contestato dalla ricorrente che la contribuente convivesse con i suoi genitori e che non svolgesse attività lavorativa. Inoltre è stato documentato che la sua famiglia non solo gestisse un rinomato ristorante (che da solo tuttavia – va rilevato – non poteva giustificare acquisti di tale entità) ma soprattutto che era entrata nella disponibilità di un cospicuo capitale liquido – certamente superiore all’importo dell’imponibile contestato a G. F. – proveniente dalla vendita di cespiti immobiliari. A fronte di questo patrimonio familiare, la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che le spese contestate alla contribuente potessero trovare giustificazione nell’intervento finanziario dei genitori, come del resto ammesso – quanto meno fino all’importo contestato dall’Ufficio. La sentenza della CTR di Milano è stata dunque confermata, l’accertamento annullato e l’Agenzia delle Entrate condannata a pagare anche le spese processuali.
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