22 Feb Accertamento: notifica nulla se è impossibile rinvenire le generalità del delegato al ritiro ( Sent. del 04.03.2020, n. 687 CTR Puglia)
L’ingiunzione notificata è nulla per omessa notifica dell’accertamento presupposto. Il contribuente destinatario della predetta ingiunzione impugnava quest’ultima riuscendo a dimostrare l’illegittimità di tale atto sia in primo che in secondo grado.
I giudici di seconde cure, con la sentenza del 04.03.2020, n. 687, della CTR per la Puglia, confermavano quanto deciso dai giudici di primo grado e cioè che l’atto prodromico all’atto impugnato era nullo per difetto di notifica.
In effetti, sull’avviso di ricevimento relativo alla notifica dell’atto prodromico era solo riportato il numero di repertorio nonché la firma illeggibile del destinatario ed una illeggibile controfirma dell’impiegato postale.
Non era indicato il numero della raccomandata con la quale era stato spedito l’atto giudiziario né la data di inoltro della stessa. La notifica doveva dunque ritenersi illegittima data la impossibilità di rinvenire le generalità del delegato al ritiro la cui sottoscrizione dell’avviso prodotto dal Comune, resistente in giudizio, era illeggibile.
La cartolina di ritorno mancava inoltre di una serie di indicazioni; non era indicato il numero della raccomandata con la quale era stato spedito l’atto giudiziario, né la data di inoltro della stessa e nemmeno l’ufficio postale al quale era stata trasmessa. La mancanza di tali indicazioni ha impedito il perfezionamento della notifica.
Il solo numero di repertorio indicato nella cartolina non appariva poi ricollegabile all’accertamento che sarebbe stato notificato.
L’ingiunzione impugnata è stata dunque impugnata per difetto di notifica.
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