Accertamento induttivo ed omessa dichiarazione: l’Agenzia ha l’obbligo di determinare i costi correlati ai maggiori ricavi ( Cass. del 30.06.2020, n. 13119)

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In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l’Amministrazione finanziaria, i cui poteri trovano fondamento non già nell’art. 38 (accertamento sintetico) o nell’art. 39 (accertamento induttivo),bensì nell’art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. accertamento d’ufficio), può ricorrere a presunzioni cd. supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, ma deve, comunque, determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, pena la lesione del parametro costituzionale della capacità contributiva.

Nel caso in esame, l’Ufficio, a causa della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, aveva determinato induttivamente il reddito di impresa del contribuente, esercente il commercio di generi alimentari, sulla base dei ricavi dichiarati nel triennio precedente, e tenendo conto della cessazione dell’attività di “produzione di pasticceria fresca”. Avrebbe, invece, dovuto determinare l’esistenza necessaria di un costo detraibile. In tal senso l’ordinanza della Cassazione del 30.06.2020, n. 13119.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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