Accertamento in rettifica Imu: illegittima l’applicazione retroattiva della delibera (CGT Lecce, depos. il 13.03.2024)

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Gli atti dell’amministrazione finanziaria, quindi anche gli accertamenti in rettifica Imu, devono essere motivati alla stregua dei provvedimenti amministrativi, indicando secondo quanto previsto dall’art. 3 della L. 241/1990 i presupposti di fatto e le ragione giuridiche che determinano la decisione dell’amministrazione. Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, l’obbligo della motivazione del’avviso di accertamento in rettifica del valore di un terreno, ai fini della determinazione della base imponibile Imu, risulta assolto quando l’ufficio enunci il petitum e indichi le relative ragioni in termini sufficienti a definire la materia del contendere ( cfr. Cass. n. 25559/2014 e Cass. n. 4289/2015). In materia tributaria, l’obbligo di motivazione persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa, in modo da poter valutare sia l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an ed il quantum debeatur. Tali elementi devono essere forniti all’interessato con quel grado di determinatezza ed intelligibilità idonei a consentire un esercizio non difficoltoso del diritto dei difesa ( Cass. n. 26431/2017, n. 7056/2014, n. 16836/2014).

Nel caso in esame, un comune aveva deciso di applicare retroattivamente, ai fini della determinazione della base imponibile Imu, per l’anno 2017, una delibera che aveva stabilito invece che il maggiore valore di mercato del terreno in oggetto doveva applicarsi dall’anno 2022, e non quindi, prima. Tale avviso di accertamento in rettifica con cui il Comune aveva chiesto alla contribuente una maggiore Imu su quel terreno, è stato impugnato ed annullato dalla CGT di Lecce, per difetto di motivazione.

La Corte di giustizia tributaria di Lecce, con la sentenza n. 545/2024, ha ritenuto infatti non adeguatamente assolto l’onere di motivazione dell’avviso di accertamento in rettifica del valore del terreno della ricorrente, avendo il Comune in questione enunciato, in termini perplessi se non contraddittori, le ragione poste alla base della pretesa impositiva.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza