05 Set Accertamento emesso prima dei 60 giorni: è nullo (Ordinanza del 18/07/2018 n. 19128 – Corte di Cassazione)
In tutte le verifiche che comportano un accesso presso la sede del contribuente, si applica sempre la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale, previsto come obbligatorio dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000.
Nel caso in esame, una Società veniva sottoposta a verifica fiscale, durante la quale venivano eseguiti prima dei controlli sulle movimentazioni bancarie relative al conto corrente, poi un accesso presso i locali, dove veniva acquisita della documentazione contabile finalizzata al riscontro delle risultanze bancarie. L’avviso di accertamento conseguentemente emesso, era in contrasto con l’art. 12, comma 7, della legge citata, per inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni previsto per l’emanazione dell’atto amministrativo, termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni. L’illegittimità dell’accertamento emesso “ante tempus” è determinata dal mancato dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva.
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