Accertamento e fallimento: inesistente la notifica all’indirizzo pec della procedura fallimentare

Share

L’Agenzia dette Entrate di Potenza faceva notificare ad una società un avviso di accertamento per l’anno 2012, con cui  accertava la maggiore imposta dovuta. La notifica dell’accertamento avveniva a mezzo pec all’indirizzo della procedura fallimentare.
Tale notifica è stata ritenuta affetta da nullità insanabile dai giudici della Comm. Trib. Reg. per la Basilicata, con la sentenza del 25/02/2020 n. 44.  Si trattava, infatti, di notifica effettuata ad un indirizzo non risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. Nella specie l’ufficio ha utilizzato, per l’invio dell’atto accertativo, l’indirizzo pec della procedura fallimentare che  ha valore esclusivamente ai fini della procedura fallimentare per le finalità e per le esigenze procedurali connesse.

I giudici di seconde cure hanno ritenuto, altresì, nulla la successiva notifica dell’accertamento in formato cartaceo in quanto era stato rilevato  che la stessa venne depositata presso la Camera di Commercio ma di tale deposito non è stata data prova di avvenuta comunicazione.
Infatti, non risultava agli atti l’esibizione del CAD, cioè dell’ulteriore adempimento dovuto nel caso di notifica a soggetto diverso dal destinatario ovvero di mancata notifica con deposito presso la Casa Comunale ovvero, come nel caso, presso la Camera di Commercio.
L’atto depositato (copia di avviso di ricevimento relativo al CAD) non poteva poi assumere alcuna valenza dal momento che i numeri di raccomandata evidenziati in atti non corrispondevano.L’accertamento è stato, dunque, annullato.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza