Accertamento cartaceo sottoscritto digitalmente: nullità ( C.T.P. di Genova del 06.09.2018, n. 915)

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L’avviso di accertamento cartaceo sottoscritto digitalmente con indicazione a stampa del funzionario è illegittimo. A stabilito la sentenza della C.T.P. di Genova del 06.09.2018, n. 915. E’pacifico che l’avviso di accertamento è atto tipico delle procedure di controllo fiscale, l’unica sottoscrizione ammissibile per gli avvisi di accertamento ex artt. 42 d.P.R. n. 600/1973 e 56 d.P.R. n. 633/1972, è quella effettuata con firma autografa, pena la nullità dell’atto, atteso il chiaro tenore della norma di cui all’articolo 42, comma 3 del Dpr 600/73 secondo cui l’accertamento è (per l’appunto) nullo qualora l’avviso sia privo di firma.

Il comma 6 dell’art. 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), aggiornato alle modifiche integrative e correttive di cui al D.Lgs. n. 179/2016, prevede, nella versione vigente all’epoca dell’emissione dell’avviso di accertamento impugnato, che le disposizioni ivi contenute non trovino applicazione limitatamente all’esercizio delle attività e delle funzioni ispettive e di controllo fiscale. Essendo l’avviso di accertamento un atto tipico delle procedure di controllo fiscale, ne consegue che l’unica sottoscrizione ammissibile per gli avvisi di accertamento ex art. 42 del D.P.R. n. 600/73 è quella effettuata con firma autografa, pena la nullità dell’atto. L’avviso di accertamento cartaceo sottoscritto digitalmente dunque non può che essere dichiarato nullo.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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