30 Apr Accertamenti sintetici: sanzioni illegittime per mancanza di dolo (CTR Veneto, sent. del 19.03.2015, n. 539)
La Sentenza del 19/03/2015 n. 539 – Comm. Trib. Reg. per il Veneto ritiene che la logica presuntiva e meccanica che informa la disciplina dell’accertamento sintetico basato su indici di capacità contributiva può agire, in virtù di espressa previsione normativa, esclusivamente con riferimento al calcolo del reddito, ma non consente, poiché prescinde dalla presenza stessa, non meno che dall’accertamento e dalla valutazione di comportamenti del contribuente, di irrogare alcun tipo di sanzione.
E’ infatti ormai acquisito il principio (Cass. Sez. 5, Sent. n. 13068 del 15.6.2011) secondo il quale: “In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai fini dell’affermazione di responsabilità del contribuente, ai sensi del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, occorre che l’azione od omissione causativa della violazione sia volontaria, ossia compiuta con coscienza e volontà, e colpevole, ossia compiuta con dolo o negligenza”.
Si deve rilevare che nel ragionamento della Suprema Corte viene assunto come ovvio presupposto che a causare la violazione oggetto di sanzione sia una “azione od omissione”, della quale si vuole inoltre che sia “volontaria e colpevole”.
Nel caso degli accertamenti automatici basati su indici presuntivi non viene in considerazione alcuna “azione od omissione” del contribuente, tanto meno viene inconsiderazione una valutazione di colpevolezza. La sanzioni irrogate devono dunque essere annullate.

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