Accertamenti: necessaria la delega di firma pena la nullità

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L’atto di conferimento delle deleghe di firma al funzionario della carriera direttiva, per la sottoscrizione di atti a rilevanza esterna, in quanto atto non automatizzato, deve riportare la firma autografa (del dirigente delegante).

Tale atto  non può essere sostituita dalla formula “firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. n. 39/93”, poiché essa può essere apposta solo sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione emessi con sistemi automatizzati dalle Agenzie fiscali. Le deleghe non autografe sono prive dei profili di legittimità prescritti dal comma 1bis dell’art. 17 del d.lgs. 165/2001 e tale illegittimità si riflette sulla nullità dell’atto impositivo. A sostenerlo la sentenza del 15/11/2017 n. 4674 della Comm. Trib. Reg. per la Lombardia che ha accolto l’appello del contribuente annullando l’atto impugnato.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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