
16 Mag Accertamenti esecutivi: chiarimenti
Come noto, a decorrere dal 1°ottobre 2011 gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate e relativi a Imposte dirette (IRPEF, IRES),IRAP,IVA,Ritenute, sia a titolo di acconto che d’imposta,imposte sostitutive e i provvedimenti di irrogazione di sanzioni, sono divenuti esecutivi.
Spirato il termine di 60 giorni dalla notifica di questi avvisi non verrà, dunque, più notificata la cartella di pagamento. Decorsi ulteriori 30 giorni dallo scadere dei 60, la riscossione delle somme richieste sarà affidata agli agenti della riscossione (es. Equitalia) per l’esecuzione forzata. L’affidamento della riscossione verrà poi comunicato dagli agenti, a mezzo raccomandata, al contribuente. L’esecuzione forzata sarà sospesa per un periodo di 180 giorni. In questo periodo di sospensione sarà consentito al contribuente valutare la possibilità di chiedere all’agente della riscossione una dilazione di pagamento delle somme accertate. Decorso detto termine di sospensione, l’agente della riscossione, solo in forza dell’avviso di accertamento e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procederà ad espropriazione forzata. In conclusione, con gli avvisi di accertamento divenuti esecutivi occorreranno circa 9 mesi prima che si possa avviare la riscossione coattiva delle somme accertate.

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