23 Apr Accertamenti dei Comuni: nulli se privi di firma ( Cass. n. 6697, depos. il 10.03.2020)
Gli avvisi di accertamento per essere validi devono essere muniti di sottoscrizione. E’ ormai noto che un atto di accertamento privo di firma sia nullo. Il principio è cristallizzato nell’art. 42 DPR n. 600 del 1973 rubricato ” Avviso di Accertamento” il quale prevede che ” Gli accertamenti in rettifica e gli accertametni d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”. Ove il contribuente contesti, anche in forma generica, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’avviso di accertamento ad emanare l’atto è onere dell’Amministrazione che ha immediato e facile accesso ai propri dati di fornire la prova dell’esistenza della delega in capo al delegato ( Cass. n. 22800 del 2015; Cass. n. 18350 del 2016)”.
La sottoscrizione deve essere presente in ogni atto di accertamento, anche in quelli emanati dagli Enti Comunali. In materia di Ici, l’art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 504 del 1992, prevede che ” Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi”. Nel caso in esame, gli avvisi Ici, impugnati dal ricorrente, erano sprovvisti di valida sottoscrizione. Mancava, nella fattispecie in esame, una delibera di giunta di nomina dei funzionari sottoscrittori degli avvisi di accertamento impugnati o una delega del Sindaco agli stessi. In assenza di valida sottoscrizione, i predetti avvisi, sono stati dunque annullati con sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 6697, depos. il 10.03.2020.
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