
15 Mag Accertati i movimenti “sospetti” sui conti correnti di persone collegate al professionista
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10043 dell’08 maggio 2014, ha stabilito che costituiscono reddito del professionista e, quindi, sono imponibili tutti i movimenti sospetti sui conti delle persone ad esso collegate, a meno che lo stesso non provi il contrario.
La Corte Suprema, sulla base dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, applica in effetti la presunzione “reddituale” anche ai titolari di lavoro autonomo e professionisti. L’art. 32 in questione stabilisce che “una volta dimostrata la pertinenza all’impresa dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche con essa collegate, l’Amministrazione finanziaria non è tenuta a provare che tutte le movimentazioni che risultano da quei rapporti rispecchino operazioni aziendali, ma è onere dell’impresa contribuente dimostrare l’estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di impresa”. In conseguenza di ciò il fisco non deve dimostrare che quei movimenti rilevati sui conti correnti delle persone collegate siano ricavi non dichiarati ma spetterà al contribuente dover dimostrarne l’estraneità dal proprio reddito (inversione dell’onere della prova).

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