Accertamenti nulli se relativi ai soli dati forniti dalle banche

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Buone notizie per il contribuente che subisce un accertamento fiscale sulla base dei soli dati trasmessi dalle banche.

Una recente sentenza della C.t.P. di Milano, la n. 3751/23/2014, ha bacchettato l’agenzia delle Entrate che si limita ad emettere avvisi di accertamento recependo in modo “puro e semplice”i dati trasmessi dagli istituti di credito. Tale operato è illegittimo in quanto l’amministrazione finanziaria prima di contestare un maggior reddito al contribuente, sulla base di quanto recepito dalle banche, deve esperire un contraddittorio preventivo con il soggetto interessato. In caso contrario l’accertamento deve essere annullato in quanto illegittimo ed infondato.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza