
30 Apr Studi di settore: nullo l’accertamento in mancanza di contraddittorio (Cass. del 12.03.2014, n. 5675)
L’omessa attivazione del contraddittorio da parte dell’Ufficio comporta la nullità dell’avviso di accertamento. A stabilirlo la Corte Suprema con la sentenza del 12/03/2014, n. 5675. Nel caso in esame si trattava di accertamento sulla base degli studi di settore.
Sostiene la Corte che la procedura di accertamento tributario standardizzato, mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore, nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione del contribuente dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame. La motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi solo nel rilievo dello scostamento.

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