Debiti persona deceduta: a pagare sono gli eredi

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E’legittima la notifica degli atti e delle cartelle esattoriali presso il domicilio della persona deceduta se gli eredi non hanno comunicato un altro indirizzo alternativo.

Ai sensi dell’art. 65 del Dpr 600/1973 in effetti, la notificazione deve essere eseguita nei confronti degli eredi personalmente e nel loro domicilio “solo ove essi abbiano dato tempestiva comunicazione del decesso del contribuente utilizzando le forme previste dall’art. 65, potendosi diversamente operare la notificazione agli eredi collettivamente ed impersonalmente nel domicilio del defunto, senza limiti di tempo (Cass. 5411/1988; Cass. 3415/2009; Cass. 15417/2009…”. A queste conclusioni giunge la Corte di Cass. con la sentenza 228/2014, secondo cui laddove si proceda alla riscossione di un tributo nei confronti degli eredi di una persona deceduta, la formazione del ruolo, in base all’articolo 12 del Dpr 602/1973, va operata a nome del contribuente, pur dopo il suo decesso.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza