
26 Feb Nessun credito d’imposta per il neo-assunto inferiore a 25 anni
La Corte di Cassazione tributaria, con la sentenza del 21 febbraio 2014, n. 4170, è stata investiva dell’esame della controversia riguardante il riconoscimento di un credito d’imposta, previsto dall’art. 7, primo comma, della L. n. 388 del 2000, per le nuove assunzioni di lavoratori di età inferiore a 25 anni.
Orbene, i giudici del Palazzaccio hanno osservato che requisito per il godimento dell’agevolazione è che il neoassunto abbia compiuto il venticinquesimo anno di età al momento dell’assunzione. La sentenza in oggetto ha in effetti richiamato quanto diposto dall’art. 7, comma 5, della legge 27 dicembre 2000, n. 388, secondo cui il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che: a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni.

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