
19 Feb Nullità dell’accertamento se l’Ufficio non contesta la mancanza di delega (C.T.P. Rimini, sent. 184/2/13)
Come noto, l’avviso di accertamento,ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 1973, n. 600, richiamato dall’art. 56 del D.P.R. 1972, n. 633, deve riportare la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
In caso di contestazione, incombe all’Agenzia delle Entrate l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza di eventuale delega, trattandosi di un documento, se esistente, già in possesso dell’amministrazione finanziaria, mentre la distribuzione dell’onere della prova non può subire eccezioni (cfr. sent. n. 2013/14942 e sent. n. 2012/17400). Se l’Ufficio non produce in giudizio la delega o non contesta la mancanza di delega l’accertamento è nullo. A stabilirlo la C.t.p. di Rimini, con la sentenza 184/2/13.

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