Studi di Settore: accertamento nullo se non si valutano tutti gli elementi di fatto (Cass, ordin. del 07.01.2014, n. 92)

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 07/01/2014 n. 92 accoglie il ricorso di una contribuente avverso la sentenza della CTR di Milano che aveva dato ragione invece all’Agenzia delle Entrate. Oggetto di impugnativa era un avviso di accertamento analitico-induttivo ai fini Iva-iRPEF-iRAP per gli anni 2003, 2004 con cui erano stati accertati, in base allo studio di settore, maggiori ricavi sulla scorta della rilevata discordanza tra le percentuali di ricarico applicate dal ricorrente nella propria attività di commercio (di fiori e piante in Melegnano, provincia di Milano) e quella desunta dall’osservazione di un campione di aziende svolgenti la medesima attività in Milano e provincia.

La predetta CTR ha motivato la decisione spiegando che “l’elevato scarto tra la percentuale di ricarico dichiarata dalla contribuente e quella corrispondente alla media di settore  costituisce di per sè una irragionevolezza economica ed una grave incongruenza tale da rendere inattendibile la contabilità e giustificare l’accertamento analitico- presuntivo operato dall’Ufficio, senza che potesse rilevar la circostanza che la contribuente era risultata congrua con gli studi di settore”. La contribuente ha proposto, come detto, ricorso per cassazione in quanto la sentenza della C.T.R. non era adeguatamente motivata su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Si legge dell’Ordinanza della Corte di Cassazione che “le “anonime ditte” valorizzate dall’Agenzia ai fini della estrapolazione della percentuale di ricarico da comparare con quella applicata da essa ricorrente operavano anche nella città di Milano oltre che in non precisati comuni limitrofi, come risulta dagli stessi avvisi di accertamento, donde si sarebbe dovuto desumere che i dati riferibili a dette ditte non erano comparabili con quelli riferibili all’attività esercitata da essa ricorrente, siccome sita nella periferia di un piccolo paese della provincia di Milano”.
IL Giudice di merito, in effetti, non aveva preso in considerazione gli elementi addotti in giudizio dalla contribuetne, che sono senz’altro idonei indici sintomatici di una decisione ingiusta.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza