Notifica a mezzo posta: i giudici di merito rinnegano la Cassazione

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Come noto la Corte di Cassazione, aveva stabilito che “in tema di contenzioso tributario, nel caso di notificazioni fatte direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell’atto in plico con raccomandata con avviso di ricevimento, quest’ultimo, costituisce atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 cod. civ. e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell’ufficiale giudiziario”.

I Giudici di merito di Campobasso però interpretano tale orientamento sostenendo che sia inesistente la notifica della cartella a mezzo posta dell’Agente della Riscossione, in quanto sarebbe consentito loro di notificare gli atti di competenza solo utilizzando gli intermediarri indicati nell’art. 26, c.1 del D.P.R. 633/72. Trattasi della sent. del 21.01,2014, n. 10 della C.T.P. di Campobasso secondo cui è nulla la notifica a mezzo posta della cartella di pagamento poichè la Corte di cassazione “pur affermando che la notifica della cartella possa realizzarsi con varie modalità” …”non ha mai affrontato direttamente e risolto con qualche motivazione la legittimazione dell’Agente della Riscossione a notificare direttamente a mezzo posta gli atti di sua competenza dopo l’entrata in vigore del DLG. 46/1999 che eliminò dall’art. 26, c.1 D.P.R. 633/72 l’inciso “da parte dell’esattore”.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza