
06 Feb Accertamenti Tarsu: quali sono gli obblighi del Comune
Innanzitutto, gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne’ ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”.
Lo Statuto del Contribuente (Legge 212/00) ha disposto – al comma 1 del suo art. 7 – che “gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”. Gli avvisi devono contenere, altresi’, l’indicazione dell’ufficio presso il quale e’ possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’ autorita’ amministrativa presso i quali e’ possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalita’, del termine e dell’organo giurisdizionale cui e’ possibile ricorrere, nonche’ il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo.”Alla luce di quanto premesso, l’obbligo di allegazione della planimetria su cui si basa il provvedimento di accertamento sussiste solo qualora la planimetria debba essere considerata come “atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente” e salvo che l’accertamento “non ne riproduca il contenuto essenziale”.
L’assolvimento dell’obbligo di motivazione ed allegazione dei documenti richiamati potrà dirsi adempiuto solo qualora si possa provare, con certezza, che il contribuente (soggetto non sempre coincidente con l’intestatario catastale, come sicuramente nel caso del conduttore di un immobile, soggetto passivo Tarsu) conosca le planimetrie dalle cui risultanze è scaturito l’accertamento e tale circostanza dovrebbe, in ogni caso, essere evidenziata nel corpo della motivazione; in assenza di tale conoscenza, il Comune dovrà avere cura di allegare copia della planimetria o riprodurne il contenuto essenziale tramite l’indicazione degli elementi rilevanti (vani, loro destinazione, superficie coperta o scoperta, criteri di misurazione, etc.) che risultano dalla planimetria ed il nesso logico che porta alle determinazioni finali contenute nell’accertamento.
Tale comportamento, sarà sicuramente prudente da parte del Comune, sia per la tendenza legislativo-giurisprudenziale innanzi richiamata, sia perché non può dirsi che esista una presunzione legale di conoscenza per il solo fatto che la planimetria è agli atti del Catasto. In conclusione, quanto innanzi esposto risponde al principio generale secondo il quale gli atti che hanno costituito l’elemento determinante per l’emissione dell’accertamento, devono essere portati a conoscenza del contribuente, onde consentire allo stesso di poter agevolmente esercitare il proprio diritto alla difesa, senza ricorrere a lunghe o costose ricerche (nel nostro caso presso il Catasto) per conoscere gli esatti termini della questione controversa e predisporre la propria difesa. L’atto di accertamento che non rispetti tali principi sarà illegittimo.
Fonte: Provincia di Lecce-Assistenza tecnica agli Enti locali

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