26 Set Nullo l’accertamento se la firma non è leggibile
L’avviso di accertamento che non contenga la delega di firma del direttore dell’Ufficio postale è nullo se non è interamente leggibile. A stabilirlo è la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia con la sentenza n. 204/03/13 pubblicata lo scorso 15 novembre. Si trattava di un atto fondato sull’utilizzo di fatture emesse per presunte prestazioni oggettivamente inesistenti.
Il Collegio di primo grado ritiene tale avviso radicalmente nullo, In effetti, i giudici emiliani decidono per l’accoglimento del ricorso poiché, spiegano, “la copia dell’atto prodotto, […] non risulta intellegibile e, pertanto, utilizzabile come prova della delega conferita dal Direttore, risultando ‘censurato’ in tutto il suo contenuto numerico, ben sette facciate, tranne la riga che ‘riporta’ le cifre richiamate dall’Agenzia, talché non è possibile verificare da parte del Ricorrente, prima, e di questo Giudice, poi, se in altra parte del documento, quella ‘censurata’ e dunque non leggile, non venga affermato il contrario o siano poste condizioni che possano vanificare, in concreto, nella fattispecie, la legittimità della sottoscrizione in quanto corretta espressione di una legittima delega; ne consegue che l’atto impugnato, non risultando comprovata l’esistenza di una delega direttoriale, è da considerare privo di sottoscrizione e pertanto radicalmente nullo […]”. In conseguenza dell’annullamento il Fisco è stato, altresì, condannato a pagare le spese processuali quantificate dalla CTP in 3 mila Euro.
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