Fermo illegittimo: Equitalia condannata a risarcire

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Con una innovativa pronuncia, il Giudice di Pace di Castellamare di Stabia, dr. Francesco Buonocore, ha condannato Equitalia Polis S.p.A. al risarcimento dei danni patrimoniali e del danno all’immagine ed al buon nome dell’utente a seguito di un fermo amministrativo illegittimo di un autoveicolo.In particolare, il Giudice di Pace ha accertato la violazione , ad opera del Concessionario per la riscossione tributi , “oltre che delle regole sulla corretta e trasparente attività di riscossione, anche quanto statuito dal Codice del Consumo, in ordine alla correttezza, buona fede e diligenza nei rapporti contrattuali con l’altra parte, soprattutto se controparte è un consumatore.

Insomma il Concessionario ha provveduto al fermo amministrativo dell’autoveicolo dell’attore, calpestando i diritti del cittadino, di fatto senza effettuare alcun controllo sulla regolarità e debenza del credito vantato, senza alcun titolo e senza alcuna comunicazione, preventiva e successiva. Il Concessionario, adottando tale comportamento, non solo palesa estrema superficialità nell’applicazione dei mezzi di riscossione – che sembrano assolutamente coercitivi, dannosi e pericolosi nei confronti dei cittadini – ma dimostra anche di aver abusato della propria posizione, pur di recuperare un credito”.Ed invero, nel caso esaminato, senza aver inviato alcun avviso né controllato il presunto debito del sig. XXX, l’Equitalia aveva provveduto ad iscrivere fermo amministrativo sul veicolo di proprietà del sig. XXX. La scoperta del fermo amministrativo, poi, era avvenuta solo all’atto di vendita dell’autoveicolo e che, a causa dello stesso, non solo l’auto non era stata venduta ma il sig. XXX non aveva neppure potuto utilizzarla, sia per scopi personali che lavorativi.Il Giudice di Pace di Catellamare di Stabia, nella propria decisione, sottolinea l’illegittimo comportamento dell’Equitalia, posto in essere nel caso de quo, in quanto il Concessionario ha provveduto ad iscrivere il fermo amministrativo, calpestando i diritti del cittadino, di fatto senza effettuare alcun controllo sulla regolarità e debenza del credito vantato, senza alcun titolo e senza alcuna comunicazione, preventiva e successiva.Il Concessionario, adottando tale comportamento, non solo ha palesato estrema superficialità nell’applicazione dei mezzi di riscossione – che sembrano assolutamente coercitivi, dannosi e pericolosi nei confronti dei cittadini – ma ha dimostrato anche di aver abusato della propria posizione, pur di recuperare un credito: tale comportamento, lesivo dei diritti personali e patrimoniali, come degli interessi e qualità della vita dei cittadini, è stato censurato dal Giudice di Pace di Castellamare di Stabia con una condanna ‘significativa’ liquidando equitativamente, la somma di Euro 700,00, a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali.Dott. Luigi Vingiani (fonte Diritto.it)

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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