Redditometro: è nullo senza il contraddittorio

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Su questo argomento si è espressa di recente la CTP di Torino (vedi sentenza nr. 4/2013 depositata l’8 gennaio scorso)la quale, senza mezze misure, ha affermato che “deve considerarsi nullo l’accertamento da redditometro in mancanza di instaurazione del contraddittorio tra amministrazione finanziaria e contribuente. I Giudici Torinesi hanno preso questa decisione sulla base di quanto dispone l’art. 22 del D.L. nr. 78/2010 il quale, modificando la disciplina di cui all’art. 38 del DPR nr.

600/1973, prevede l’obbligatorietà del contraddittorio. Altresì, hanno richiamto due sentenze della Suprema Corte (sentenze nn. 13594/2010 e 12588/2010) nelle quali veniva espresso un disappunto su quegli strumenti accertativi   attraverso i quali si procede all’accertamento del reddito basato su coefficienti standard.Avv. Marina PierriTributarista in Lecce

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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