Studi di settore: declassati dalla cassazione

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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 19223 del 7 novembre 2012, ricorda in materia di studi di settore quanto segue:In primo luogo:l’ accertamento tributario bastato sugli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza nasce soltanto in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente.In secondo luogo:in sede di contraddittorio, il contribuente ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna, la sussistenza delle condizioni che giustificano l’esclusione della propria impresa dall’area dei soggetti ai quali possono essere applicati gli studi.

In ultimo:l’esito del contraddittorio non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli studi al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente. In quest’ultimo caso, però, il contribuente assume le conseguenze del suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standards, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito.Avv. Marina Pierri

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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