25 Nov Fermo auto: illegittimo se iscritto su un veicolo inserito nel registro cespiti dei beni ammortizzabili ( CGT Treviso n. 376/2024)
E’ illegittima l’iscrizione di un fermo di beni mobili, procedura avviata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai sensi dell’art. 86, co. 2 del DPR 602/1973, ove il contribuente dimostri che il bene è strumentale all’attività dell’impresa e/o professione dal medesimo svolta. E’ il caso, sottoposto all’attenzione dei Giudici della C.G.T. Di Treviso, che con sentenza n. 376/2024, hanno accolto il ricorso di un contribuente, assistito dall’Avv. Marina Pierri, che, con copiosa documentazione, ha dimostrato la strumentalità del veicolo oggetto di fermo. In particolare, il contribuente ha prodotto il registro cespiti dei beni ammortizzabili da cui risultava che il suddetto veicolo, tralaltro l’unico di sua proprietà, era un bene strumentale necessario allo svolgimento dell’attività di impresa dallo stesso esercitata ( visita clienti e fornitori). I Giudici trevigiani hanno accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il preavviso di fermo impugnato poiché il ricorrente aveva dimostrato che il bene era strumentale all’esercizio della propria attività e che un’eventuale iscrizione del fermo avrebbe potuto pregiudicare o impedire lo svolgimento dell’attività esercitata ( in senso conforme C.G.T.R. Del Lazio, sent. n. 129/2020).
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